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Assegno coniuge e separazione Bergamo: assistenza e mantenimento
Contraendo il vincolo matrimoniale, entrambi i coniugi acquisiscono diritti e doveri reciproci e verso i figli, come da artt. 143 e 147 del codice civile. In particolare, dal matrimonio derivano gli obblighi reciproci alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia, alla coabitazione e alla contribuzione ai bisogni della famiglia secondo le proprie sostanze e la propria capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 143). Il matrimonio impone inoltre ad ambedue i coniugi “l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis” (art. 147).
Se con la separazione vengono meno i doveri alla fedeltà e alla coabitazione, l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e l'assistenza morale e materiale verso l’ex coniuge continuano a permanere. La crisi di coppia e lo scioglimento del vincolo matrimoniale non sopprimono infatti i doveri economici insorgenti con il matrimonio: di qui la necessità stabilire l’eventuale importo che uno dei due coniugi sarà tenuto versare mensilmente per contribuire al mantenimento della prole e al sostentamento della famiglia con il cd assegno di mantenimento.
Assegno coniuge Bergamo: modalità e condizioni
L'assegno di mantenimento è la quota mensile che viene versata dopo la separazione da uno dei due coniugi: l’importo e la corresponsione vengono stabiliti dal giudice su esplicita richiesta di uno dei due coniugi o dai coniugi stessi (in caso di separazione consensuale davanti al tribunale o con sistema stragiudiziale della negoziazione assistita) tenendo in considerazione una serie di variabili che possono mutare anche sensibilmente nel tempo.
A incidere sono numerosi fattori, tra cui i primis le condizioni personali ed economiche del coniuge tenuto a versarlo, del beneficiario e dei figli. In particolare, l’assegno di mantenimento può essere disposto in favore:
- del coniuge economicamente più debole e privo di redditi personali che garantiscano l’autonomia, cui non sia addebitabile la separazione e che non abbia intrapreso una nuova convivenza stabile;
- dei figli, ovvero del coniuge presso cui vivono stabilmente i figli minorenni o con disabilità, nonché i figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
Separazione, divorzio e assegno coniuge
Il mantenimento del coniuge, che dovrà essere compatibile con le condizioni economiche della parte erogante, è un dovere che permane durante il periodo della separazione: con il divorzio viene meno l’obbligo assistenza materiale, ma in alcuni casi potrebbe essere disposta la necessità di un assegno divorzile. La ratio non è più quella del mantenimento del tenore di vita, come chiarito dalla sentenza n. 11504 dell’11.05.2017 della Cassazione, ma l’assistenza materiale al coniuge più bisognoso che dovesse risultare privo di mezzi di sostentamento e impossibilitato a mutare tale condizione (ad es. inabilità al lavoro, disoccupazione permanente).
Nel determinare l’importo dell'assegno divorzile l’ex coniuge non deve essere considerato come (ancora) "parte" di un rapporto matrimoniale ormai estinto, bensì come singolo individuo anche sul piano economico-patrimoniale. L’assegno divorzile può essere corrisposto periodicamente oppure liquidato una tantum: nel secondo caso, nel calcolo sarà necessario moltiplicare la quota mensile per un coefficiente fisso proporzionale all’età del beneficiario, e tener conto di una possibile futura pretesa di revisione. La rivalutazione dell’assegno può essere effettuata in caso di rilevante mutamento nella situazione patrimoniale di uno degli ex coniugi. A tutela giuridica del beneficiario, il coniuge obbligato al versamento che si sottragga al suo dovere può incorrere in diversi provvedimenti giudiziari (incluso il sequestro dei beni).
Criteri come il possesso di redditi, patrimoni mobiliari e/o immobiliari, capacità ed effettive possibilità di lavoro, disponibilità di una casa di abitazione stabile concorrono al riconoscimento dell’indipendenza economica del coniuge precedentemente bisognoso (o comunque dell’assenza di ostacoli materiali e oggettivi alla sua realizzazione), e dunque fanno cessare il diritto all'assegno divorzile. Inoltre, l’assegno viene a decadere immediatamente e automaticamente in caso di nuove nozze, senza bisogno dell’intervento del giudice e dal giorno stesso del matrimonio.
Diritto di famiglia: tutela e assistenza per l'assegno di mantenimento a Bergamo
Lo Studio Legale Porzio - Cattaneo con sede a Bergamo opera sull’intero territorio nazionale con una struttura organizzativa volutamente snella, per privilegiare l’aspetto personale del rapporto cliente - professionista, garantendo competenza, serietà ed immediatezza di prestazioni in tutti i settori della giurisprudenza. Particolare attenzione viene dedicata alle tematiche del diritto di famiglia e alla complessa e delicata materia legata alle ipotesi di separazione e divorzio tra coniugi.
Professionista con particolare competenza in materia di famiglia, divorzi e separazioni ed affido minori, l'avv. Laura Cattaneo è a disposizione per consulenze sulla risoluzione dei conflitti di natura patrimoniale e non patrimoniale, inclusa la determinazione di corresponsione e importo di un assegno di mantenimento o assegno divorzile, cercando sempre di individuare i percorsi più idonei al superamento delle conflittualità. L’obiettivo è sempre la tutela delle parti più deboli, assicurando il pieno rispetto dei diritti e doveri previsti dalla legge e tenendo conto del benessere psico-fisico e materiale degli ex coniugi, della prole e della famiglia durante tutta la procedura di separazione e l’eventuale divorzio.