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Sovraindebitamento: la c.d. legge “salva-suicidi”
La condizione di sovraindebitamento si verifica in ogni caso di squilibrio perdurante tra le obbligazioni assunte e la disponibilità patrimoniale liquidabile, che in definitiva attesta l’incapacità del debitore di adempiere le proprie obbligazioni secondo quanto concordato (art. 6 Legge 3/2012). La cosiddetta ‘legge salva-suicidi’ consente al soggetto in condizioni di sovraindebitamento di concordare con i creditori un accordo e un piano di ristrutturazione del debito davanti al Giudice.
Il sovraindebitamento riguarda precipuamente il consumatore, ovvero “la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale professionale eventualmente svolta”. Tuttavia l’applicazione della legge sul sovraindebitamento si estende anche agli imprenditori commerciali non fallibili (in quanto privi dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1 della legge sul fallimento) e agli imprenditori commerciali individuali non più attivi (per cessata attività con cancellazione dal registro delle imprese da almeno un anno), oltre che a specifiche categorie come artisti e professionisti, start up, imprenditori agricoli, società di persone e di professionisti, enti privati, associazioni professionali ed eredi dell’imprenditore insolvente defunto.
In seguito all’entrata in vigore della legge e con il decreto n. 202/2014 sono state revisionate la struttura e le funzioni degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) preposti a comporre la crisi da sovraindebitamento nell’esercizio delle loro funzioni di consulenza legale e finanziaria: si tratta perlopiù di camere di commercio, professionisti, comuni, province, regioni, città metropolitane e in generale enti pubblici, iscritti nell’apposito registro tenuto dal ministero della Giustizia e in possesso dei requisiti di indipendenza e imparzialità richiesti. In qualità di ausiliari del giudice, gli OCC aiutano il debitore a elaborare una proposta di accordo per la ristrutturazione dei debiti e quindi a portare a termine il piano di pagamento, fungendo da liquidatori giudiziali e intermediari con i creditori.
Studio Legale Porzio - Cattaneo - Bergamo: composizione della crisi da sovraindebitamento
In virtù della legge 3/2012, il debitore gode di una certa libertà in merito al contenuto, ai tempi e alle modalità della proposta di risanamento della crisi da sovraindebitamento, pur nei limiti di tutela degli interessi dei creditori. Il consumatore in crisi debitoria ha a disposizione diverse possibilità di azione, che includono tra le altre la richiesta di dilazioni di pagamento, la classificazione dei creditori secondo priorità con pagamento parziale dei c.d. creditori privilegiati, l'affidamento del patrimonio a un liquidatore, la datio in solutum o dazione di beni in pagamento (liquidazione del debito con un bene diverso da quello oggetto dell’obbligazione), la rimessione parziale dei debiti e la cessione di crediti futuri.
La svolta più importante introdotta dalla Legge 3/2012 (e che le è valsa l’appellativo di “legge salva-suicidi”) riguarda la possibilità di pagare secondo effettive possibilità del debitore, sospendendo eventuali azioni esecutive in essere (quali pignoramenti, aste giudiziarie, sospensione del credito ecc.), differendo il pagamento dell’IVA e stralciando i debiti su cui non grava ipoteca, ovvero i c.d. debiti chirografari. In tutti questi casi è essenziale richiedere l’assistenza di uno studio legale specializzato in diritto fallimentare che consenta la più rapida ed efficiente gestione della crisi.
Lo Studio Porzio - Cattaneo di Bergamo mette a disposizione la competenza maturata nella gestione dei diversi aspetti delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento per i soggetti non fallibili di cui alla L. 3/2012. La nostra attività include la nomina di gestori della crisi, l’omologazione di piani del consumatore, liquidazioni del patrimonio e accordi di ristrutturazione del debito. La consulenza dello studio si rivolge sia al consumatore o imprenditore in difficoltà economica, sia al creditore coinvolto nella procedura fallimentare di un proprio debitore, ed è finalizzata a individuare la strada più rapida ed efficace da seguire per la composizione della crisi da sovraindebitamento.